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R.D. 30/12/1923 n. 3267

TITOLO II. Sistemazione e rimboschimento di terreni montani.

CAPO I. Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Art. 39. (abrogato dal D.P.R. 327/2001) Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. Tali opere si distinguono in due categorie: 1/a opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse; 2/a altre opere idrauliche eventualmente occorrenti. Le prime sono di competenza del ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo reale delle foreste; le seconde sono di competenza del ministero dei lavori pubblici, che si provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo reale del genio civile.

Art. 40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessaria- mente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7, lettera b) del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900 n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

Art. 41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Art. 42. Fra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in cor- so alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

Art. 43. Gli uffici del genio civile e quelli d'ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive amministrazioni secondo l'art. 39.

Art. 44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione ii del consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il direttore generale delle foreste e demani ed un ispettore superiore forestale, designato dal ministro per l'economia nazionale. Per i bacini compresi nel compartimento del magistrato alle acque il detto esame è deferito al comitato tecnico di magistratura.

Art. 45. Compilato il progetto di massima, gl'ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche, relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

Art. 46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco di cui all'art. Precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione. Trascorso detto termine, il sindaco invierà i reclami all'ispettorato forestale, il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmetterà al ministero dell'economia nazionale. Questo deciderà definitivamente, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del magistrato alle acque, il comitato tecnico di questo.

Art. 47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del ministero, l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo i, capo i, sezione i del presente decreto, ed proprietari interessati non potranno opporsi all'esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 48. (abrogato dal D.P.R. 327/2001) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

Art. 50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento. In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata nei modi previsti dall'art. 21. L'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la qua- le avverrà dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi. Il giudizio dell'amministrazione è insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

Art. 51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente una indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'art. Precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne con- segue e della esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

Art. 52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purchè tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino. La relativa concessione sarà fatta con le norme stabilite dall'art. 55. La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potrà essere anche prevista nei progetti di sistemazione, purchè i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto

art. .

Art. 53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'art. seguente. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli. In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.

Art. 54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permes sa la coltura agraria. Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9 il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal ministero dell'economia nazionale. Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con ammenda estensibile fino a l. 50 e, in caso di recidiva, fino a l. 200; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I, capo II del presente decreto. Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 55. Il ministro per l'economia nazionale, sentito, a seconda dei casi, il consiglio superiore dei lavori pubblici o il comitato tecnico del magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione. In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso del- l'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove questi non siano stati forniti dall'amministrazione forestale. Il rimborso non si accorderà per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici. I detti ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse. Le disposizioni del presente art. Non sono applicate quando il ministero del- l'economia nazionale deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al demanio forestale dello Stato.

Art. 57. Allorchè le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'amministrazione interessata a partire dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

Art. 58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864 n. 1831. L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni. Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera, dell'ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura. L'ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

Art. 59. Le provincie, i comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani. Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale d'accordo col ministero delle finanze, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici od il comitato tecnico del magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui è richiesto per legge, il consiglio di Stato.

 

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